Da lunedì 19 ottobre entra in vigore su tutto il territorio comunale il divieto di circolazione per i veicoli non catalizzati. Il fermo del traffico sarà in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 19, dal 19 ottobre al 18 dicembre 2009 e, dopo una pausa per le festività natalizie, dall’11 gennaio al 15 maggio 2010, con esclusione delle festività infrasettimanali. [//]

Chi non può circolare i veicoli a benzina “non catalizzati”, cioè non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive (Euro 0) i veicoli diesel non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE, o i “veicoli commerciali leggeri” non conformi alla direttiva 96/69/CE e successive direttive (Euro 0 ed Euro 1) i motoveicoli e ciclomotori a due tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE Chi può circolare i veicoli a benzina catalizzati almeno Euro 1, cioè le autovetture generalmente immatricolate dal 1/1/1993 che hanno la marmitta catalitica e l’alimentazione a iniezione; i veicoli a benzina e diesel catalizzati almeno Euro 2, cioè gli autoveicoli immatricolati generalmente a partire dal 1 gennaio 1997, e i “veicoli commerciali leggeri” dal 1 ottobre 1998; i motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi ; quelli a due tempi almeno Euro 1 , cioè ciclomotori e motocicli conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5 e successive.

Deroghe. Sono escluse dal divieto, e quindi possono circolare, le seguenti categorie di veicoli: autoveicoli ad emissione nulla, cioè con motore elettrico; autoveicoli con motore ibrido, elettrico e termico; autoveicoli con motore alimentato a metano o g.p.l.; ciclomotori e i motoveicoli dotati di motore a quattro tempi; autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio; veicoli che effettuano car pooling, ossia trasportano almeno tre persone a bordo se omologati a quattro o più posti, oppure con due persone a bordo se omologati a due posti; veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato, da provarsi con documento di trasporto; veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di contrassegno, e di soggetti affetti da gravi patologie, debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti (strutture ospedaliere e commissioni ASL), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure e analisi programmate (da documentare con autocertificazione), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso; veicoli di operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile, nonché veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con autocertificazione); veicoli di servizio e i veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, i Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, gli altri Corpi armati dello Stato; veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme; veicoli utilizzati per assicurare i servizi manutentivi di emergenza (da documentare con autocertificazione); veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione; veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all’andata e al ritorno; veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione; veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea (da documentare con autocertificazione); tutti i veicoli limitatamente ai percorsi casa-1^ fermata del servizio di trasporto pubblico, distante oltre 900 metri (da documentare con autocertificazione); veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio; veicoli partecipanti ai cortei del carnevale; veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registi storici, e ai veicoli con targa A.S.I. o di Registro esposta.

Dove non si può circolare. Le disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale , fatta eccezione per i seguenti tratti stradali: Tangenziale Est (da via Valpantena all’altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud); Tangenziale Sud (dal raccordo del casello autostradale di Verona Est sino a quello del casello di Verona Nord); tratti autostradali ricadenti in territorio comunale; itinerario verso la Fiera di Verona , limitatamente al seguente percorso: uscita dalla tangenziale sud, casello Autostradale di Verona Sud, viale delle Nazioni, largo del Perlar, viale del Lavoro fino al piazzale della Fiera, per il percorso più breve (in andata e ritorno) compresa l’area di parcheggio di via Scopoli; itinerario verso i parcheggi dello Stadio comunale “Marcantonio Bentegodi” e del Palazzetto dello Sport “Città di Verona” limitatamente al seguente percorso: casello autostradale di Verona Nord lungo la mediana di Verona con uscita obbligatoria allo svincolo che conduce ai parcheggi dello Stadio (in andata e ritorno).

Sanzioni. Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dagli art. 7 e 13 del D.Lgs. 285/92 – “Nuovo Codice della Strada” da euro 78 a euro 311.