Da lunedì 18 ottobre entra in vigore su tutto il territorio comunale il divieto di circolazione per i veicoli non catalizzati. Il fermo del traffico sarà in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 19, dal 18 ottobre al 17 dicembre 2010 e, dopo una pausa per le festività natalizie, dal 10 gennaio al 13 maggio 2011, con esclusione delle festività infrasettimanali. Chi non può circolare – i veicoli a benzina “non catalizzati”, cioè non omologati ai sensi della direttiva [//]91/441/CE e successive direttive (Euro 0) -i veicoli diesel non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive direttive (Euro 0 ed Euro 1) -i motoveicoli e ciclomotori a due tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE Chi può circolare – i veicoli a benzina catalizzati almeno Euro 1, cioè le autovetture generalmente immatricolate dal 1/1/1993 che hanno la marmitta catalitica e l’alimentazione a iniezione; – i veicoli a benzina e diesel catalizzati almeno Euro 2, cioè gli autoveicoli immatricolati generalmente a partire dal 1 gennaio 1997; i motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi; quelli a due tempi almeno Euro 1, cioè ciclomotori e motocicli conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5 e successive. Deroghe Sono escluse dal divieto, e quindi possono circolare, le seguenti categorie di veicoli: 1. autoveicoli ad emissione nulla, cioè con motore elettrico; 2. autoveicoli con motore ibrido, elettrico e termico; 3. autoveicoli con motore alimentato a metano o g.p.l.; 4. autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio; 5. veicoli che effettuano car pooling, ossia trasportano almeno tre persone a bordo se omologati a quattro o più posti, oppure con due persone a bordo se omologati a due posti; 6. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato, da provarsi con documento di trasporto; 7. veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di contrassegno, e di soggetti affetti da gravi patologie, debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti (strutture ospedaliere e commissioni ASL), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; 8. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure e analisi programmate (da documentare con autocertificazione), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso; 9. veicoli di operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile, nonché veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con autocertificazione); 10. veicoli di servizio e i veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, i Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, gli altri Corpi armati dello Stato; 11. veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; 12. veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; 13. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme; 14. veicoli utilizzati per assicurare i servizi manutentivi di emergenza (da documentare con autocertificazione); 15. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione; 16. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all’andata e al ritorno; 17. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione; 18. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea (da documentare con autocertificazione); 19. tutti i veicoli limitatamente ai percorsi casa-1^ fermata del servizio di trasporto pubblico, distante oltre 900 metri (da documentare con autocertificazione); 20. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio; 21. veicoli partecipanti ai cortei del carnevale; 22. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registi storici, e ai veicoli con targa A.S.I. o di Registro esposta. Dove non si può circolare Le disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali: • Tangenziale Est (da via Valpantena all’altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud); • Tangenziale Sud (dal raccordo del casello autostradale di Verona Est sino a quello del casello di Verona Nord); • tratti autostradali ricadenti in territorio comunale; • itinerario verso la Fiera di Verona, limitatamente al seguente percorso: uscita dalla tangenziale sud, casello Autostradale di Verona Sud, viale delle Nazioni, largo del Perlar, viale del Lavoro fino al piazzale della Fiera, per il percorso più breve (in andata e ritorno) compresa l’area di parcheggio di via Scopoli; • itinerario verso i parcheggi dello Stadio comunale “Marcantonio Bentegodi” e del Palazzetto dello Sport “Città di Verona” limitatamente al seguente percorso: casello autostradale di Verona Nord lungo la mediana di Verona con uscita obbligatoria allo svincolo che conduce ai parcheggi dello Stadio (in andata e ritorno). Sanzioni Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi della Legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992”, da 155 euro a 624 euro.