Finite le feste si torna al blocco delle auto più inquinanti. Lo smog, infatti, non dà tregua e adesso il Natale è finito. Il Comune quindi informa i cittadini che ARPAV ha diramato un comunicato che segnala il raggiungimento del livello di allerta 1 (arancione) per quanto concerne il parametro PM10. L’allerta, e i relativi divieti aggiuntivi, rimarranno in vigore fino al giorno del controllo successivo (lunedì 14 gennaio compreso). Provvedimenti che non coinvolgendo tutti i comuni (a Villafranca inquinano ma a Povegliano no e senza preoccuparsi dei riscaldamenti) rasentano il ridicolo.
Al punto 2 dell’Ordinanza sindacale n. 29 del 1 ottobre 2018 in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancione, con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 4 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti, è previsto a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per:
– autoveicoli alimentati esclusivamente a benzina EURO 0 ed EURO 1 (non rispondenti alle direttive 51/542/CEE punto 6.2.1.B, 94/12/CE e superiori) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
– autoveicoli alimentati esclusivamente a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non adibiti a servizi e trasporti pubblici e classificati dal Codice della Strada come categoria M;
– autoveicoli alimentati esclusivamente a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 non adibiti a servizi e trasporti pubblici e classificati dal Codice della Strada come categoria N;
– autoveicoli alimentati esclusivamente a gasolio EURO 0 e EURO 1 classificato categoria L2 o L5 secondo il Codice della Strada;
– motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del “Nuovo Codice della Strada” – D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;Si ricorda che è possibile circolare in deroga al divieto con le modalità indicate nell’ordinanza di ottobre.

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