Pubblicata l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile 2020 –
Da oggi possibile la vendita di cibo da asporto per ristoranti, bar, pizzerie, pasticcerie e gelaterie, riaperte anche fiorerie e cartolerie, nel totale e scrupoloso rispetto delle disposizioni di protezione e sicurezza.
“Sono parti di economia che si rimettono in moto, che provano a trovare ristoro con questa nuova ordinanza – il commento dell’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato -. Ringrazio il Presidente per aver posto attenzione con grande attenzione e sensibilità a queste richieste che io gli ho posto dopo essermi confrontato con tutte le categorie produttive in un dialogo che in questo periodo emergenziale si è dimostrato sempre più produttivo. Siamo felici del risultato, pronti a lavorare per una graduale riapertura che tenga in considerazione tutti i fattori in gioco, salute e sicurezza in primis, ma anche salvaguardia delle imprese e delle categorie maggiormente a rischio”.
Questi tutti i provvedimenti
1. è consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio;

2. è revocata la disposizione restrittiva di cui alla lettera o) del punto 1. dell’ordinanza n. 40 del 13.4.2020, relativa alla vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie; la vendita di vestiti per bambini include quella delle scarpe per i bambini medesimi;

3. per le opere pubbliche, è ammessa l’esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle categorie di seguito indicate a prescindere dai codici Ateco principale o secondari intestati all’appaltatore e a condizione che questi sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA:

a. OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari

b. OG 4: opere d’arte nel sottosuolo

c. OG 5: dighe

d. OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

e. OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio

f. OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

g. OG 13: opere di ingegneria naturalistica

h. OG 21: opere strutturali speciali

i. OG 23: demolizione di opere;

4. di consentire le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001;

5. è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all’interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

6. è consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;

7. nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi;

8. sono consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità;

9. è consentito l’accesso ai cimiteri nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

10. sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria;

11. è confermato, con riguardo agli ambienti di lavoro delle attività consentite dalla presente ordinanza e dalla propria ordinanza n. 40 del 13.4.2020, l’obbligo di applicazione delle disposizioni del protocollo per la sicurezza sul lavoro sottoscritto a livello nazionale il 14.3.2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni ulteriore disposizione più restrittiva operante nel singolo posto di lavoro;

12. è confermato, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico in cui si trovano persone in relazione ad attività ammesse dalla presente ordinanza o dall’ordinanza n. 40 o dalla normativa statale, l’obbligo di tutte le persone di rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le disposizioni speciali più restrittive già adottate;

13. le misure di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 24 aprile 2020 compreso al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;
Attivata e-mail per richieste di chiarimenti in merito alle ordinanze regionali: covid.chiarimenti@regione.veneto.it – E’ attivo il numero verde della Protezione Civile regionale 800990009