Il consiglio comunale ha dato via libera all’unanimità ai regolamenti relativi a Imu e Tari, imposta di soggiorno e Cosa. Le aliquote restano invariate e ci sono agevolazioni in riferimento all’emergenza Covid. Le spiega l’assessore al bilancio Riccardo Maraia ricordando che è stata aggiornata la possibilità di concedere dilazioni di pagamento, per gli avvisi di accertamento e gli atti di riscossione coattiva, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento delle entrate comunali approvato lo scorso febbraio e riproducendo i limiti già approvati nel precedente regolamento IUC:
. importo minimo di reddito (15.000,00 euro) e di debito (500,00 euro)
. importo di reddito superiore a 15.000,00 euro e di debito superiore a 1.500,00 euro.
IMU. «Per l’anno 2020 non è stata introdotto a livello legislativo alcun differimento della scadenza dell’acconto IMU. Di conseguenza, anche per esigenze di semplificazione fiscale connesse al versamento delle quote IMU, è intenzione dell’Amministrazione Comunale avvalersi della facoltà di confermare la scadenza del 16 giugno 2020 per il versamento dell’acconto 2020, senza però applicare sanzioni e interessi a carico dei contribuenti che effettueranno i versamenti entro il mese di agosto 2020. Invece per la categoria catastale D spettante allo Stato rimane tassativa la scadenza del 16 giugno per versamento acconto con interessi e sanzioni a partire dal 17 giugno . In materia di aliquote restano in vigore quelle dell’anno 2019».
TARI. «E’ intenzione dell’Amministrazione applicare per l’anno 2020 le medesime tariffe TARI approvate per l’anno 2019. Per disposizione di Legge, si provvede a trasferire gli studi professionali dalla attuale categoria 11 (agenzie e studi) alla categoria 12 (banche e istituti di credito) con conseguente riduzione della tariffa TARI di circa il 40% per singola utenza. E’ intenzione emettere gli avvisi di pagamento entro la prima metà del prossimo luglio e stabilire la riscossione della tassa in due rate scadenti rispettivamente:
• rata n. 1 (50% del dovuto nell’anno), con scadenza al 31/07/2020;
• rata n. 2 (saldo del dovuto nell’anno), con scadenza al 05/12/2020.
E’ stata prevista la detassazione della quota fissa e della quota variabile per le utenze non domestiche che sono rimaste chiuse nel periodo marzo – maggio a seguito di provvedimenti governativi comprese le utenze che hanno effettuato il servizio di consegna a domicilio. I soggetti che potranno accedere alla riduzione dovranno presentare un’istanza autocertificando il periodo di chiusura entro il 30/09/2020. L’ufficio tributi valuterà le istanze e procederà a ricalcolare la seconda rata del tributo, sgravandola del periodo di chiusura, inviando il nuovo modello di pagamento a mezzo PEC»
IMPOSTA SOGGIORNO. «Con riferimento esclusivamente all’esercizio 2020 la dichiarazione dell’imposta è presentata su base annua entro il venti gennaio 2021 (anziché trimestralmente) e il versamento dell’imposta è effettuato su base annua entro il venti gennaio 2021 (anziché trimestralmente). Con riferimento esclusivamente all’esercizio 2021 la dichiarazione dell’imposta è presentata su base semestrale entro il venti luglio 2021 per il primo semestre ed entro il venti gennaio 2022 per il secondo semestre (anziché trimestralmente). Il versamento dell’imposta è effettuato su base semestrale entro il venti luglio 2021 per il primo semestre ed entro il venti gennaio 2022 per il secondo semestre (anziché trimestralmente).
COSAP. «Oltre al periodo di esonero dal pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte degli esercizi pubblici previsto dal “Decreto Rilancio” per i mesi da maggio 2020 a ottobre 2020, si dispone l’estensione dell’esonero anche per i mesi di marzo 2020 e aprile 2020 conseguente alle chiusure imposte dal Governo con i provvedimenti emanati per l’emergenza Covid-19. Per l’esercizio 2020 ed in relazione al commercio su aree pubbliche, si dispone:
a) l’esonero dal pagamento del canone per il commercio su aree pubbliche in relazione ai periodi di sospensione, differenziati per categoria merceologica, conseguenti alle chiusure imposte dal Governo, dalla Regione e dal Sindaco con provvedimenti per l’emergenza Covid-19;
b) la riduzione del 30% dei coefficienti per occupazione relativi al commercio su aree pubbliche previsti all’art. 20 del presente regolamento, per la parte dell’anno non interessata dalla sospensione di cui al punto precedente;
c) il ricalcolo agli operatori del canone per il commercio su aree pubbliche in conseguenza dell’applicazione dei punti a) e b);
d) i termini di pagamento del canone di occupazione di cui al comma 5 dell’art. 23 del presente regolamento sono così definiti: 31 luglio; 31 agosto; 30 novembre. L’incasso previsto per i mercati era 134.854. Considerando l’esonero pagamento mesi marzo ed aprile (€ 22.475) e il minore incasso (-30%, € 20.227) nei mesi da maggio ad ottobre, ci saranno entrate minori per oltre 42 mila euro».