Il 6 ottobre, il Tribunale Penale di Vicenza ha autorizzato la citazione come responsabile civile di Banca Intesa Sanpaolo, «in qualità di cessionaria d’azienda da Banca Popolare di Vicenza, in forza del contratto di cessione d’azienda sottoscritto in data 26.06.2017 al cui art. 3 è prevista la cessione “dell’azienda, dei suoi rami, nonché beni, diritti, rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività”, pertanto obbligata in solido con l’imputato, secondo la normativa civilistica (art. 2560 co. 2 c.c.) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali scaturiti sai reati in capo alla costituita parte civile» come si legge nel decreto emesso dal Collegio guidato dalla giudice Chiara Cuzzi.
Per gli azionisti di Bpvi questo significa che qualora all’esito del processo venisse accertata l’effettiva responsabilità dell’ex Direttore Generale Samuele Sorato, Banca Intesa, dovrebbe risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai reati dell’imputato.
A riportare la notizia sono gli avvocati Vincenzo e Camilla Cusumano, dello studio Legals di Padova e Verona che sono tra i 12 avvocati che hanno chiesto al tribunale di citare Intesa come responsabile civile nel processo penale a carico di Sorato, imputato per i reati di aggiotaggio e falso in prospetto.
L’Avv. Vincenzo Cusumano, che ha sollevato la medesima questione anche nel processo a carico di Zonin e nel processo a carico dell’AD di Veneto Banca, Vincenzo Consoli, afferma:
“Abbiamo sempre sostenuto che Banca Intesa Sanpaolo fosse tenuta a tale obbligo risarcitorio a norma dell’art. 2560, co. 2, Codice civile. Tale articolo sancisce che “nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda [ossia Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.], se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. Il principio è chiarissimo: il cedente (Banca Popolare di Vicenza S.p.A.) risponde in quanto ha assunto il debito, il cessionario (Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.) risponde in quanto destinatario dei beni che formano la garanzia di quel debito”.
Alla luce di tali premesse oltre a Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa, pure Banca Intesa Sanpaolo sarebbe responsabile, solidalmente con la prima, dei danni da reato vantati dalle costituite parti civili.
“Una nuova ventata di speranza per i risparmiatori della Banca Popolare di Vicenza che si sono visti azzerare i risparmi di una vita” afferma l’Avv. Camilla Cusumano anche delegata Adusbef. Infatti, le azioni Bpvi valevano Euro 62,50 fino all’aprile del 2015, data in cui il valore delle azioni subiva un tracollo fino ad Euro 48,00. Nei mesi successivi il valore delle azioni continuava a scendere fino ad arrivare a zero con la messa in liquidazione delle due popolari venete.
L’aspetto incredibile di tale vicenda è che le azioni erano state vendute come un prodotto sicuro perché non quotate in borsa. Invece, proprio tale assenza di quotazione aveva provocato il fatto che il CdA “gonfiasse” il valore delle azioni a proprio piacimento senza alcun collegamento con la realtà. Molti azionisti avevano chiesto invano di vendere le proprie azioni prima del primo crollo del titolo azionario, azioni che gli erano state fatte sottoscrive con la garanzia che fossero un prodotto facilmente liquidabile. Inoltre, coloro che si rivolgevano alla Bpvi per ottenere un mutuo o un finanziamento venivano costretti, al fine di ottenerlo, ad acquistare un pacchetto di azioni, eventualmente includendo la somma necessaria all’acquisto delle stesse nel mutuo e quindi di fatto Bpvi si autofinanziava.
La chiamata come responsabile civile di Intesa era stata sempre negata nei precedenti giudizi in quanto l’art. 3 del D.L. 99/2017 (c.d. Salva Popolari) prevede che restino esclusi dalla cessione “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate” e “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.
Tale articolo è però stato sottoposto al vaglio di costituzionalità in quanto violativo di numerose norme delle Costituzione, in primis il principio di uguaglianza e di tutela giurisdizionale.