Dopo che la Corte Costituzionale ha bocciato il referendum sull’eutanasia che, così come presentato era più che altro sull’omicidio del consenziente, e quindi inammissibile, e dopo che due emendamenti di Lega e FI soppressivi dell’intero testo sulla morte volontaria medicalmente assistita sono stati respinti, la legge sul fine vita prosegue alla Camera. La legge (art.1) “disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica,di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei princìpi della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. Potrà fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita chi è maggiorenne, capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere. Questi dev’essere stato adeguatamente informato e deve aver ricevuto cure palliative. La condizione necessaria è di essere affetto da una patologia irreversibile con prognosi infausta o di versare in una condizione clinica irreversibile che cagioni sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili e di essere tenuto in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente. Il medico curante una volta ricevuta la richiesta del paziente deve scrivere un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e inviarlo al Comitato per la valutazione clinica territorialmente competente. Il nulla osta del Comitato verrà inviato alla direzione sanitaria dell’Azienda sanitaria o ospedaliera di riferimento che dovrà garantire il decesso al domicilio del paziente laddove possibile o presso la struttura. Il personale sanitario potrà fare obiezione di coscienza. L’art 2 specifica “che si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale.”