Approvata alla Camera la proposta di legge sulla morte volontaria medicalmente assistita. Ora deve passare al Senato. Hanno votato a favore 253 deputati (Pd, M5S, LeU, Più Europa), contro 117 (Lega, FI, FdI, CI, Ncl). 1 astenuto. Renzi ha lasciato ai suoi libertà di coscienza. Il testo è stato profondamente modificato rispetto alla prima versione. Potrà farne richiesta un maggiorenne, capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, adeguatamente informato, coinvolto in un percorso di cure palliative. La persona dev’essere affetta da una patologia certificata dal medico di famiglia o dallo specialista che la cura, come irreversibile e a prognosi infausta oppure versare in una condizione clinica irreversibile che cagioni sofferenze fisiche e psicologiche che il richiedente ritiene intollerabili. Oppure dev’essere tenuta in vita da trattamenti la cui interruzione provocherebbe la morte.

La richiesta dev’essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita e rispettare la legge n. 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento e dev’essere scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata). Se le condizioni del malato non lo consentono la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che consenta di manifestare inequivocabilmente la volontà alla presenza di 2 testimoni. 

Il medico deve scrivere un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del paziente e inviarlo al Comitato per la Valutazione Clinica territorialmente competente. In caso di parere favorevole, questo dovrà essere inviato presso la direzione sanitaria della Asl o Azienda ospedaliera di riferimento che dovrà garantire il decesso al domicilio o in ospedale. Per medici e infermieri è prevista l’obiezione di coscienza. La regione dovrà ad ogni modo assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla legge.  Al personale sanitario e amministrativo coinvolto non è applicabile il reato di istigazione o aiuto al suicidio, di cui all’art. 580 e di omissione di soccorso, di cui all’art. 593 c.p. Come disposizione transitoria ai fatti di morte medicalmente assistita avvenuti prima dell’entrata in vigore della legge, anche se è già intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, è esclusa la punibilità se al momento del fatto ricorrevano i presupposti e le condizioni richieste della legge ed era stata accertata inequivocabilmente la volontà attuale, libera, informata e consapevole della persona richiedente.