(di Francesco Bovolin) Quante volte, da bimbi, ci siamo sentiti dire che per ottenere qualcosa bisognava chiederlo con educazione, con cortesia? E quante volte nel corso della vita abbiamo avuto modo di verificarlo in prima persona. Chiedere non è umiliante, così come invece pretendere può essere molto sciocco e controproducente. Atteggiamenti reciproci, è ovvio, che anche nel rapporto col professionista odontoiatra che ci cura possono giocare un ruolo importante in funzione del risultato finale. Ma non entra in gioco solo l’atteggiamento umano, perché vi sono leggi, e che leggi!, che è bene conoscere e rispettare. Cominciamo da qui.
Il Codice Civile, dall’articolo 1321, subito definisce che “il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Prosegue poi al 1325 dicendo che “requisiti del contratto sono: l’accordo delle parti, la causa e l’oggetto”. Più avanti il Codice Civile, dall’art. 2229, si esprime su quelle che è definito Contratto d’opera per coloro che esercitano professioni intellettuali, quindi come gli odontoiatri, art 2229: Esercizio delle professioni intellettuali: La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via in giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali. Si sottolineala necessità che il professionista sia iscritto a un albo e non sospeso dall’attività professionale, poichè: art 2231- Mancanza d’iscrizione: Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.
Abbandoniamo però ora gli articoli di legge, difficili anche se interessanti. Abbiamo appreso che il nostro rapporto col dentista è giustamente regolamentato e controllato dalle leggi dello Stato. Ma all’inizio s’era parlato di educazione, di buone maniere. Val la pena di ribadirlo, le buone manière governano anche il rapporto medico/paziente. E allora ricordiamole, ricordiamocele. Un atteggiamento educato, che comincia dall’abbigliamento, dal linguaggio, dall’igiene, bendispongono. Bendispongono anche la puntualità nei pagamenti concordati e la puntualità agli appuntamenti fissati. Un messaggio da parte dello studio dentistico per ricordare gli appuntamenti, con le tecnologie oggi disponibili, non costa nulla e rende il rapporto professionale quasi amichevole e gradito.
La disponibilità a parlarsi, da entrambe le parti, non è solo un dovere, ma anche una buona tattica per migliorare i rapporti. Un personale di studio cordiale e bendisposto crea un ambiente confortevole, il professionista sarà sorridente e il paziente più rilassato, almeno nei limiti del possibile. Gli accompagnatori, quando presenti, non siano trattati come degli estranei. I bambini impareranno che lo studio dentistico non è l’anticamera della sala delle torture, ma un ambiente positivo nel quale si sentiranno a loro agio. L’impossibilità di presentarsi ad un appuntamento crea molti disservizi, anche economici, allo studio dentistico: il paziente informi subito se questo deve accadere, sarà interesse di tutti cercare una soluzione.
Ho detto delle banalità? Lo spero. Così come spero che queste letture siano utili, a tutti. Il prossimo tema sarà meno discorsivo, torneremo a parlare di un argomento più tecnico, più professionale e necessario di attenzione, parleremo di overtreatment.