L’Inps lo ha previsto dal 2017, ma solo adesso, a causa dell’ondata di calore, viene evidenziato: i lavoratori che vengono impiegati per lavori che avvengono in luoghi dove non si possono proteggere dal sole e dal caldo possono ricorrere alla Cassa integrazione ordinaria. Vale la temperatura oggettiva, superiore ai 35 gradi, ma anche quella percepita, ricavabile dai bollettini meteo.
I lavori interessati sono quelli che avvengono sotto il sole o con l’uso di materiali o attrezzature che aumentano il calore, come l’asfaltatura di strade e autostrade, il rifacimento delle facciate e e dei tetti, om la loro costruzione, le attività che riochiedono di indossare indumenti di protezione. Insomma tutti quei lavori che espongono gli addetti forte calore.
Inps e Inail spiegano che è l’azienda datrice di lavoro che deve fare domanda. Basta indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione, senza dover documentare l’entità della temperatura, né i bollettini meteo. Oppure è sufficiente che il responsabile della sicurezza dell’azienda disponga la sospensione dei lavori in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori.