L’Arpav ha comunicato che è stato raggiunto nel Comune di Sona, il livello di allerta 2 – rosso per il PM 10 e quindi ieri, 29 gennaio, è scattata l’ordinanza del Sindaco che prevede l’adozione di alcune misure emergenziali in funzione da oggi.
Le misure emergenziali dell’allerta 2-rosso
Tra le misure, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, di tutti i giorni inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, delle seguenti categorie di veicoli:
- veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- ciclomotori e motocicli alimentati a diesel o benzina categoria L omologati EURO 0, EURO 1;
- limitatamente dalle ore 8.30 alle ore 12.30, veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 5.
Altra misura riguarda la temperatura massima consentita negli edifici che può essere al massimo di 18°C (con tolleranza di 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
- E.1 -residenza e assimilabili;
- E.2 -uffici e assimilabili;
- E.4 -attività ricreative o di culto e assimilabili;
- E.5 -attività commerciali e assimilabili;
- E.6 -attività sportive.
Sono esclusi dall’obbligo di abbassamento della temperatura:
- ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, ambulatori medici e diagnostici;
- strutture adibite in via permanente o esclusiva alla permanenza di persone con disabilità;
- asili nido, scuole dell’infanzia;
- altri edifici scolastici per i quali sono previste specifiche disposizioni a carattere nazionale.
Inoltre, sono attivi due divieti. Il primo riguarda l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato o pellet) con una classe emissiva inferiore a 4 stelle in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017. Il secondo vieta lo spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2024, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.