Anche Villafranca aderisce a quanto stabilito nella riunione del 23 settembre dal T.T.Z. – Tavolo tecnico Zonale – presieduto e coordinato dall’Amministrazione Provinciale, per il contenimento dell’inquinamento atmosferico. Domenica 21 febbraio ci sarà l’adozione del blocco totale del traffico nei centri abitati del territorio comunale dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e delle ore 14.30 alle 17.30 fatta eccezione per le seguenti strade:
a) centro abitato di Villafranca di Verona:
• viale Postumia dall’inizio del centro abitato di Villafranca di Verona alla rotatoria dell’Obelisco;
• via Portogallo;
• via Sommacampagna dall’inizio del centro abitato di Villafranca di Verona alla rotatoria di smistamento sulla bretellina di via Valeggio (stabilimento Negroni);
• via Valeggio;
• via Custoza dall’inizio del centro abitato di Villafranca di Verona alla rotatoria di smistamento su via Sommacampagna (stabilimento Negroni);
• via Mantova, dall’inizio del centro abitato di Villafranca di Verona alla rotatoria di smistamento sulla bretellina per via Messedaglia:
• corsia di marcia da Mantova a Verona di via Messedaglia.
b) centro abitato di Dossobuono:
• strada del Chiodo (nuovo sottopasso);
• via Comotto dall’inizio del centro abitato di Dossobuono all’intersezione con via Alessandri;
• via Alessandri;
• via Torre;
c) centro abitato di Alpo:
• via don Melotti;
• via Maddalena di Canossa;
• via Dosdegà;
• via Carlo Alberto, nel tratto dall’inizio del centro abitato di Alpo all’intersezione con via Dosdegà;
d) centro abitato di Rizza:
• via Rizza.
e) centro abitato di Pizzoletta
• via duca degli Abruzzi
• via Piave
L’esclusione dal divieto di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:
a) gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
b) gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
c) gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
d) gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea, compresi i mezzi di servizio;
e) gli autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo, se omologati a due posti;
f) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico di prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
g) veicoli al servizio di portatori di handicap – muniti di contrassegno – e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
h) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
i) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile, nonché i veicoli dei medici generici e delle persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
j) veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
k) veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
l) veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
m) veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
n) veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
o) veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
p) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
q) veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
r) veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa -1^ fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
s) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
t) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, solo in occasione di manifestazioni;
u) veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
v) veicoli con targa estera intestati a persone residenti all’estero;
w) veicoli appartenenti agli operatori diretti ai mercati;
Le seguenti modalità per di autocertificazione del diritto alla circolazione in deroga:
Chi intenda avvalersi delle deroghe di cui al punto precedente dovrà documentare i presupposti della deroga.
In particolare, laddove ci sia riferimento a “titolo autorizzatorio” dovranno essere rispettate le seguenti modalità.
Il titolo autorizzatorio è costituito da un’autocertificazione che deve contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.
Tale autocertificazione deve essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall’art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”) che ne facciano richiesta.
L’autocertificazione deve contenere la seguente formula: “Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’art.76 del T.U. sull’autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell’art. 43 dello stesso T.U.”
La stessa dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall’art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”) che ne facciano richiesta.
Fanno eccezione i casi in cui non vi sia esplicito riferimento a “titolo autorizzatorio” ma sia prevista una modalità specifica prevalente, come a titolo esemplificativo per la deroga di cui alla lettera o) del precedente punto..
SANZIONI PREVISTE
Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 7, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, Codice della Strada.
L’ordinanza completa e il modello di autocertificazione sono consultabili e scaricabili dal sito www.comune.villafranca.vr.it