La crisi economico-finanziaria che ha colpito il paese negli ultimi anni, soprattutto a seguito della pandemia da Covid-19, ha fatto sì che sempre più soggetti, sia imprenditori che privati, si trovino in difficoltà col pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti accesi, dei debiti erariali che man mano continuano ad accumularsi, ovvero al pagamento dei fornitori.
Sovraindebitamento. Che cos’è
Abbiamo intervistato Giacomo Pitondo, dottore commercialista iscritto all’O.D.C.E.C. di Verona, che da diversi anni si occupa di procedure concorsuali e di sovraindebitamento, anche presso il Tribunale di Verona, per chiedergli alcune informazioni sul tema.
Pitondo, in cosa consiste il sovraindebitamento?
Consiste nello stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con i propri flussi di reddito.
Da quando si parla di procedure di sovraindebitamento?
L’introduzione delle procedure di sovraindebitamento nello Stato italiano risale al 2012 quando è stata emanata la Legge 3/2012. Le soluzioni proposte da detta legge sono state in seguito ampliate e perfezionate con il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza -entrato in vigore dal 15 luglio 2022- che sostituisce la Legge 3/2012 e che contiene gli strumenti per le imprese minori, imprese agricole, start-up innovative e privati per fare fronte alla situazione crisi. Nonostante queste procedure abbiano oltre dieci anni, tanti debitori non ne conoscono l’esistenza e permangono in una forte situazione di crisi.
A chi sono rivolte le procedure di sovraindebitamento?
Possono accedere alle procedure i soggetti c.d. non fallibili. Trattasi di imprese minori sotto soglia (art. 2, lettera d del CCI), imprese agricole, start-up innovative e privati -siano essi consumatori, professionisti o lavoratori autonomi.
Quali sono le soluzioni?
Il Codice della Crisi prevede quattro possibili soluzioni: la Ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Concordato minore, la Liquidazione controllata del sovraindebitato e l’Esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Queste procedure devono necessariamente essere valutate da un professionista in materia, il quale, a seconda della natura del soggetto ricorrente, dell’eventuale disponibilità economico-finanziaria ed altresì dell’esposizione debitoria, potrà individuare la migliore soluzione percorribile per consentire al sovraindebitato di estinguere la propria posizione debitoria.