Il decreto ‘Cutro’ approvato dal Senato passa alla Camera per l’approvazione definitiva. Qualificante è la stretta alla protezione speciale per i rifugiati.
E’ utile sapere che lo status di ‘rifugiato’ e la protezione sussidiaria derivano da obblighi europei per proteggere la persona da persecuzioni. Invece la protezione umanitaria è rimessa alla discrezionalità dei singoli Stati. Venne introdotta nel 1998 dalla legge Turco Napolitano. Fu sostituita dai permessi di soggiorno per “protezione speciale” nel 2018, ma nel 2020 col decreto Lamorgese si è ritornati alla ‘Turco Napolitano’.
Fino ad oggi la protezione speciale poteva essere data a coloro che versano “in gravi condizioni psico-fisiche” o presentavano condizioni di salute particolarmente gravi, per cui lo straniero non poteva essere espulso o respinto verso uno Stato in cui potesse essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni, condizioni personali o sociali, o rischiasse di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Infine non era prevista l’espulsione nei casi in cui ci fossero fondati motivi di ritenere che lo straniero rischiasse di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o a violazioni gravi di diritti umani, unitamente al divieto di espulsione qualora ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Norme che in un modo o nell’altro erano applicabili a quasi tutti.
Nel resto d’Europa invece sono sì previsti casi specifici di permessi di soggiorno per protezione umanitaria, ma sono stabilite tassativamente e in maniera stringente le ipotesi di concessione.
Invece l’Italia, che per la posizione geopolitica avrebbe dovuto limitare tale protezione, agendo sugli ingressi incontrollati e quindi sulla diffusione dell’illegalità e della criminalità, tutto è più facile. Per queste ragioni il Governo ha fatto approvare il decreto che prevede condizioni più stringenti per il rilascio della protezione speciale. Queste le ipotesi di concessione:
- Malattia, quando non possa essere curato nel paese di provenienza;
- persecuzione per motivi di razza, di orientamento sessuale, di identità di genere, di religione;
- sfruttamento lavorativo;
- violenza familiare, tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione, matrimonio forzato;
- rischi di tortura o di violazioni di diritti umani;
- calamità grave e contingente;
- atti di particolare valore sociale.
Ipotesi che sono le stesse previste anche in altri Paesi europei.