(di Giorgio Sartori) Ho dato una letta al progetto Santanchè che avrebbe l’intento di normare il fenomeno delle locazioni turistiche. Mi unisco alla maggioranza del coro che non lo giudicano positivamente. Andando a ritroso nel tempo e partendo dalla legge quadro 217 del 1983 sul turismo dalla quale sono discese tutte le normative regionali, sono andato a rileggere le varie norme che il Consiglio regionale veneto ha emanato sulla materia. Le attività parallele a quelle alberghiere vengono definite, dalla legge regionale 11 del 2013, attività complementari. Consultando i dizionari della lingua italiana si rileva che al significato di complementare viene attribuito, che serve di complemento, che completa. Se completa, a mio sommesso avviso, significa che si innesta e, di conseguenza, diventa un’unica offerta, seppur con caratteristiche diverse e ben delineate nella norma. Da qui dovrebbe nascere l’assimilazione all’impresa con tutto ciò che essa comporta. Questo e’ un percorso che non mi è dato sapere se è stato oggetto di discussione nella fase di elaborazione del progetto Santanchè. Se non fosse stato messo sul tavolo della discussione, sarebbe meritevole di approfondimento alla luce della complementarietà con la quale viene giuridicamente definita l’attività parallela a quella tradizionale, cioè agli alberghi.