(di Bulldog) Facciamoci il segno della croce. A fine agosto è iniziata la Via Crucis dei titolari di mutuo che non riescono a pagare le rate a seguito della crisi post-Covid. In queste settimane si è parlato tanto della moratoria dei mutui impresa (quelli concessi alle partite Iva per l’esercizio della attività) al 31 gennaio 2021 prevista dal decreto agosto che sottolinea, in grassetto, che la sospensione sarà automatica, senza nuovi adempimenti, per le imprese che hanno già avuto accesso al congelamento dei debiti contratti con banche ed intermediari finanziari.
E voi ci credete che il sistema bancario accorderà questa agevolazione, in maniera automatica, senza ulteriori adempimenti, senza cioè far penare i richiedenti tra i meandri dei loro comportamenti ostruzionistici e dilatori? Io no. Così come penso che altrettanti atteggiamenti indisponenti e fastidiosi subiranno i cittadini che dovranno prorogare l’interruzione del mutuo per l’acquisto della prima casa adibita ad abitazione principale.
Sì, perché forse avete dimenticato che il mutuo “prima casa”, così come stabilito dal decreto Cura Italia, poteva essere sospeso per 18 mesi e le banche, quasi tutte, hanno invece concesso, dopo mille peripezie, solo una proroga di 6 mesi adducendo la banale e formale motivazione della “incertezza del momento”. Era stata introdotta, infatti, la possibilità, per chi ha sottoscritto un mutuo e si è trovato in difficoltà economica a causa del Coronavirus, di sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un massimo di 18 (a cifre) mesi. Ripeto, replicando il linguaggio “banchese”: diciotto (a lettere) mesi! Quindi la disposizione esiste già e deve solo essere applicata correttamente. La domanda per accedere al beneficio andava presentata alla propria banca, ma che la decisione circa l’accordare la sospensione del pagamento delle rate del mutuo restava a carico della Consap che rappresenta la società pubblica che gestisce l’agevolazione.
Se quindi l’agevolazione è stata già concessa da Consap per i primi sei mesi e le condizioni di accesso sono rimaste immutate , entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Banca comunica al richiedente l’accettazione di Consap. Tale comunicazione, salvo non rintracciabilità del richiedente, deve avvenire entro 5 giorni dall’accettazione di Consap. Attenzione però perché il decreto stabilisce che la sospensione si può richiedere non più di due volte e per un periodo (singolo) massimo di 12 mesi. Cosa significa? Che le banche potrebbero “indirizzare” il cittadino a richiedere una seconda proroga per un periodo inferiore ai 12 mesi ed in tal modo escludere il richiedente dal beneficio della massima dilazione (18 mesi).
Con la conversione in legge del “Cura Italia” si è stabilito che, per sei mesi a partire dal 30 aprile 2020, in tutto il territorio nazionale sia sospesa ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore. La norma richiama espressamente l’art. 555 c.p.c., che disciplina la forma del pignoramento.
La nozionedi prima casa contenuta nella rubrica dell’articolo coincide con il concetto di “abitazione principale del debitore”, utilizzato dal testo della norma. La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione[15] afferma che per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente e richiama l’art. 10, comma 3-bis, TUIR. E’ il caso di molti che hanno un immobile adibito ad abitazione principale e prima casa ma che risiedono in comuni diversi. Le norme ci sono, basta applicarle, dato che nei lavori parlamentari della conversione in legge del Cura Italia si dice che per abitazione principale non serve la coincidenza tra residenza e proprietà dell’immobile.
Peraltro, alcuni commentatori ritengono che questo riferimento non sia corretto e che la nozione di prima casa si riferisca all’immobile in cui il debitore abbia fissato la residenza ai sensi dell’art. 43 c.c.. La formulazione della norma, in effetti, alimenta il dubbio. Tuttavia, alla luce della legislazione Covid19 non sembra corretto leggere rigidamente la nozione di prima casa o di abitazione principale richiamandosi a definizioni che la legge prevede per altri fini. “
«Al contrario, va data ampia lettura alla nozione di prima casa odi abitazione principale del debitore utilizzata dall’art. 54-ter che sembra avere lo stesso carattere sostanziale della nozione di immobile abitato dal debitore e dai suoi familiari di cui all’art. 560, comma 8, c.p.c. Dunque, appare più corretto interpretare la norma nel senso che questa richieda al giudice dell’esecuzione il medesimo accertamento richiestogli dall’art. 560, comma 8, c.p.c.» dice il professor Raffaele Lener, Professore Ordinario di Diritto dei Mercati Finanziari, Università di Roma Tor Vergata.
Proprio in questi giorni, il Vice Presidente del Parlamento Europeo, Fabio Massimo Cataldo, aveva chiesto al Presidente della BCE Lagarde una opinione sulla decisione dell’EBA di non consentire più alle banche dopo il 30 settembre di non classificare come deteriorati i crediti sotto moratoria. Risposta: «Agire con grandissima prudenza». Chissà se nella commissione bicamerale banche, oltre al furbetto del Movimento 5 Stelle che intasca i 600 euro, ci sia anche qualcuno in grado di capire queste dinamiche?