Le aziende effettuano il trasporto di propri rifiuti non sono tenute all’invio del MUD né alla tenuta e la compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti. Il 9 maggio l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente, a firma del Capo Ufficio Legislativo, ha fornito il proprio parere sugli obblighi e gli adempimenti ambientali (invio MUD e tenuta registri) riguardanti le imprese che effettuano trasporti di propri rifiuti. [//] La questione è stata oggetto di approfondito dibattito nei mesi scorsi e di interventi da parte di Confartigianato, culminati con la presentazione di uno specifico quesito ed un avviso comune delle parti datoriali. Nel documento che contiene il parere dei funzionari ministeriali, si svolge una dissertazione giuridica rigorosa e approfondita che prende in considerazione non solo il dettato del «codice ambientale» ma anche i precedenti giuridici rintracciabili nella legislazione comunitaria . «Dobbiamo fare attenzione – spiega il presidente dell’Unione Provinciale Artigiani Confartigianato di Verona, Ferdinando Albini – la natura del parere non è ufficiale. Per acclarare definitivamente l’avviso di cui è portatore il giudizio dell’Ufficio Legislativo, come del resto consiglia lo stesso dirigente responsabile in chiusura, sarà necessario provvedere ad una esplicita modifica del testo della norma vigente. Affinché ciò accada con sollecitudine la Confederazione non mancherà di esercitare la propria influenza. In ogni caso si tratta di un primo indispensabile fattore per procedere in questa direzione, che abbiamo accolto con grande soddisfazione». Le imprese coinvolte dalla materia e per le quali Confartigianato ha chiesto «lumi» al Ministero, sono di due tipi: quelle che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e quelle che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 chilogrammi al giorno o 30 litri al giorno. Esse sono obbligate ad iscriversi all’Albo gestori nei modi e nei termini previsti, ma non sono obbligate all’invio del Mud, poiché tale obbligo risponde ad una finalità statistica e non di controllo, ed inoltre non hanno l’obbligo di tenuta e conservazione del registro di carico e scarico per l’operazione di trasporto poiché tale obbligo è previsto solo a carico di stabilimenti e imprese che smaltiscono e recuperano rifiuti. «Attendiamo la definizione della questione – conclude Albini – e contiamo sul peso sindacale che la nostra Confederazione ha costruito negli anni, trasferendolo anche a livello territoriale nella gestione e tutela degli interessi e delle esigenze dei nostri artigiani».