Una recente sentenza della Corte Costituzionale (n.227 del 22 luglio 2009) ha aggiunto un tassello fondamentale alla disputa in materia di ICI dei fabbricati agricoli. La Corte Costituzionale era stata interpellata dai giudici tributari di Chieti e di Parma in merito alla costituzionalità della cosiddetta norma “blocca-rimborsi”, che impediva il rimborso dell’ICI eventualmente pagata dalle cooperative agricole fino al 2007 sui fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. [//]
La Consulta ha accolto il ricorso in ordine alla illegittimità costituzionale dell’art.2, comma 4, della legge n. 244/07, nella parte in cui precludeva il rimborso dell’ICI alle cooperative agricole che, avendo versato l’imposta fino al 31/12/2007, ne avevano chiesto il rimborso, dichiarando incostituzionale la norma impugnata. La Consulta ha detto a chiare lettere che l’ICI non era dovuta non solo dal 2008, ma nemmeno prima. Pertanto le cooperative agricole possono: „X chiedere ai Comuni la chiusura del contenzioso in essere relativo all’ICI non pagata sui fabbricati rurali; „X valutare la richiesta di rimborso (dal 2004 al 2009) dell’ICI che era stata pagata ai Comuni solo per evitare rischi di contenzioso (con possibile aggravio di interessi e sanzioni). La valutazione è legata prevalentemente all’eventuale esistenza di accordi conclusi con i Comuni in relazione al pagamento di aliquote ridotte a fronte dell’impegno a non adire a contenzioso. L’assoggettamento a Ici dei fabbricati di proprietà di cooperative agricole in cui viene svolta la trasformazione dei prodotti conferiti dai soci è una questione annosa e Confcooperative Verona aveva già preso posizione nel 1992 con l’entrata in vigore della nuova imposta sugli immobili I.C.I. che sostituiva l’imposta ILOR. “Ritenevamo – spiega il direttore di Confcooperative Verona Giovanni Aldegheri – che i fabbricati delle cooperative agricole di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci, precedentemente esenti da ILOR in quanto assimilabili ai fabbricati rurali, dovevano intendersi con la nuova norma esenti anche da I.C.I. Le associate pertanto erano state invitate a non pagare il nuovo tributo. Questa impostazione – prosegue – è stata sostenuta fin dall’inizio da Confcooperative Verona con i comuni che chiedevano spiegazioni sul mancato pagamento dell’I.C.I., alcuni dei quali hanno provveduto ad accertamenti. Altre amministrazioni della provincia invece, hanno riconosciuto che il tributo non era dovuto e gli sviluppi successivi ci hanno dato ragione”.
Il fac-simile di istanza di rimborso utilizzabile per la domanda si può scaricare dal sito www.confcooperativeverona.it o ritirare presso la sede di Via Camuzzoni, 5 dove il personale è a disposizione per i chiarimenti relativi.