Le regole per la combustione di sfalcio agricolo e forestale
In attesa della conversione in legge del decreto 91/2014, prevista per sabato 23 agosto, il Sindaco Flavio Tosi ha firmato oggi l’ordinanza relativa alla combustione dei residui agricoli e forestali. L’ordinanza consente la combustione controllata sul luogo di produzione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture, effettuata mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana e in ogni caso alle seguenti condizioni: la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, nel periodo dalla data odierna fino al 23 agosto 2014, dalle 6 fino alle 9.30 e dalle 17 fino alle ore 20.30; durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco [//]deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia, ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci; la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata non superiore a 5 x 5 metri, avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza della fiamma e del fronte del bruciamento; è vietata l’accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore; possono essere destinati alla combustione all’aperto al massimo 3 metri steri giornalieri (lo stero è l’unità di misure di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) per ettaro di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti; l’operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di forte vento; la combustione deve essere effettuata ad almeno 100 metri dall’abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili, da zone con vegetazione; rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza; rimane altresì vietata la combustione di residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni; è consentito l’accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità; il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché si necessaria l’effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali. Le violazioni all’ordinanza prevedono una sanzione da 25 a 500 euro, salvo che il fatto costituisca reato.